Atti o comportamenti posti in essere dal datore o da colleghi di lavoro lesivi della propria condizione psico-fisica
Mobbing è definibile come l’insieme di quegli atti o comportamenti posti in essere dal datore di lavoro, capi, intermedi e colleghi che si traducono in atteggiamenti persecutori, attuati in forma evidente, con specifica determinazione e carattere di continuità, atti ad arrecare danni rilevanti alla condizione psico-fisica del lavoratore, ovvero anche al solo fine di allontanarlo dalla collettività in seno alla quale presta la propria opera.
L’aggressione psicologica deve essere svolta in modo sistematico o per un apprezzabile periodo di tempo, le situazioni possono essere provate dai fatti e supportati da eventuale perizia psicologica.
Dal punto di vista civilistico il fondamento giuridico della tutela da mobbing va ricercato nell’art. 2087 c.c., che assoggetta il datore ad una responsabilità contrattuale imponendogli determinati obblighi a tutela del lavoratore.
La Cassazione civile Sez. lavoro, 6 marzo 2006, n. 4774, identifica il mobbing in una condotta sistematica e protratta nel tempo, che concreta, per le sue caratteristiche vessatorie, una lesione dell'integrità fisica della personalità morale del prestatore di lavoro, garantite dall'art. 2087 c.c.; tale illecito, che rappresenta una violazione dell'obbligo di sicurezza posto da questa norma generale a carico del datore di lavoro, si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimenti del datore di lavoro, indipendentemente dall'inadempimento di specifici obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze dannose deve, però, essere verificata considerando l'idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può essere dimostrata, per la sistematicità e la durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specialmente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza di una violazione di specifiche norme di tutela del lavoratore subordinato.
A mero titolo esemplificativo un ELENCO DI SITUAZIONI SOSPETTE DI MOBBING RELATIVO ALL’AMBITO LAVORATIVO:
- improvvisamente spariscono o si “rompono”, senza che siano sostituiti, strumenti di lavoro come telefoni, computer , lampadine ecc.; i litigi e i dissidi con i colleghi di lavoro sono più frequenti del solito; mettono vicino un accanito fumatore sapendo quanto la vittima odi il fumo; quando la vittima entra in una stanza, la conversazione generale di colpo si interrompe; è tagliata fuori da notizie e da comunicazioni importanti per il lavoro; girano pettegolezzi infondati sul conto del mobbizzato; da un giorno all’altro, sono affidati incarichi inferiori alle competenze del soggetto; la vittima si sente sorvegliata nei minimi dettagli, orari di entrata e di uscita, telefonate, tempo passato alla fotocopiatrice o alla macchinetta del caffè; il soggetto è rimproverato eccessivamente per delle piccolezze; non è data alcuna risposta a richieste verbali o scritte; i superiori o i colleghi provocano per indurre una reazione incontrollata; il mobbizzato è escluso da feste aziendali o da altre attività sociali; il soggetto è destinatario di prese in giro per l’aspetto fisico o l’abbigliamento; tutte le proposte di lavoro sono rifiutate; la retribuzione è inferiore a quella di altri che hanno incarichi meno importanti.
Ed un ELENCO DI COMPORTAMENTI MOBBIZZANTI :
- demansionamento; trasferimenti senza motivazione; confinamento in postazioni di lavoro del tutto inadeguate; richiami verbali continui senza motivazione; sanzioni disciplinari sperequate; sanzioni disciplinari abnormi; sanzioni disciplinari pretestuose e infondate; molestie sessuali; licenziamento ingiustificato.
L'Associazione si rende disponibile a valutare se la vostra situazione rientri o meno nelle tipologie elencate potenzialmente suscettibili di risarcimento.