PEC e parere legale in merito agli adempimenti cui sono tenuti gli Ordini Professionali
Il decreto legge n. 185/2008 definito “anticrisi”, convertito con legge 2/2009, ha introdotto un sistema in cui tre categorie di soggetti, professionisti, società e pubblica amministrazione, hanno l'obbligo di dotarsi di posta elettronica certificata (PEC). Per
quanto di nostro specifico interesse, detta normativa ha stabilito che i professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello stato sono tenuti a comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi di appartenenza, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso (ossia entro il 29/11/2009), il proprio indirizzo di PEC.
La casella PEC è un sistema di comunicazione e di trasporto di documenti informatici particolarmente indicato per inviare messaggi rispetto ai quali il mittente vuole (o deve) avere certezza ed attestazione dell'invio e della consegna.
Infatti, la ricevuta costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione, concretizzando un sistema telematico sostitutivo rispetto al classico invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'uso della posta elettronica certificata non è, in realtà, molto diverso da quello della normale e-mail, l'unico prerequisito è quello di possedere una casella PEC, che commercialmente, è differente dall'e-mail.
Quest'ultima viene, infatti, fornita assieme alla connettività internet, oppure si acquisisce gratuitamente via web, mentre la PEC va acquistata a parte e si può fare solo presso uno dei fornitori accreditati.
La PEC certifica i seguenti quattro elementi:
1) l'avvenuto invio del messaggio da parte del mittente;
2) l'integrità del suo contenuto (cioè il fatto che non sia stato manomesso nel corso della spedizione);
3) la consegna a un certo destinatario;
4) la data ed l'ora esatta della spedizione.
Quando il messaggio raggiunge il destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta o mancata consegna con la relativa indicazione temporale.
Bisogna, però, evidenziare che la comunicazione assume il valore di una raccomandata ar solo se sia il mittente che il destinatario sono dotati di casella PEC: la spedizione ha, infatti, valore legale solo se spedita da PEC a PEC
Per questo motivo, affinchè il meccanismo possa in concreto funzionare, tutti i professionisti appartenenti ad un Ordine hanno l'obbligo di dotarsi di PEC e di comunicarla al proprio Ordine di appartenenza.
L'unico obbligo che la normativa in oggetto, all'art. 16, prevede a carico degli Ordini Professionali è quello di pubblicare in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
Tutte le, eventuali, altre attività connesse alla PEC possono concretizzare esclusivamente servizi autonomi messi volontariamente a disposizione dei propri iscritti, senza che, però, vi sia alcun obbligo in tal senso da parte dell'Ordine di appartenenza.
Le uniche responsabilità, in ipotesi, ravvisabili a carico degli Ordini possono, quindi, derivare dalla non corretta gestione e pubblicazione dell'elenco telematico delle PEC (in analogia a quanto avviene per le Poste nella gestione delle raccomandate), non essendo in ogni caso tenuti a rendere disponibile ai propri iscritti una casella di posta elettronica certificata.
A cura dell’Avv. Victoria Tirapani - Consulente Legale A.DI.DO.Consumatori Nazionale Sede Bologna