Letture contatori: ogni quanto tempo devono essere segnalati i consumi reali
Nelle bollette, quasi sempre, sono evidenziati i consumi presunti, ma ogni quanto tempo devono essere segnalati i consumi reali? e chi deve darne lettura, l'utente finale o il distributore? Se si ha un contratto a condizioni regolate dall'Autorità, la lettura del contatore spetta
ai distributori che devono compiere un tentativo di lettura:
- almeno una volta l'anno con un intervallo massimo di 13 mesi e minimo di 6 mesi fra due tentativi consecutivi, per i clienti con consumi fino a 500 Smc/anno;
- almeno 2 volte l'anno, con un intervallo massimo di 7 mesi e minimo di 3 mesi fra due tentativi consecutiviper i clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
- almeno una volta al mese con un intervallo minimo di 25 e massimo di 35 giorni fra due tentativi consecutivi per i clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno, tranne i mesi con consumi storici inferiori del 90% rispetto a quelli medi mensili.
In caso di nuove attivazioni di fornitura a clienti che consumano meno di 5.000 standard metri cubi/anno, il primo tentativo di lettura deve essere effettuato entro 6 mesi dal giorno di attivazione del servizio. Si tratta di un tentativo e non di una lettura certamente effettuata, perché se il contatore si trova all'interno delle singole abitazioni non sempre c'è qualcuno in casa quando arriva il letturista. In questo caso il distributore deve informare il cliente del tentativo non riuscito e della eventuale possibilità di autolettura, rilasciando una nota informativa cartacea con il seguente contenuto:"informiamo che il nostro incaricato.."
Se si ha un contratto nel mercato libero, le condizioni contrattuali devono indicare le modalità e la periodicità di utilizzo dei dati rilevati specificando:
- il tempo massimo che intercorre tra l'utilizzo delle 2 letture;
- le modalità di informazione del cliente sull'eventuale esito negativo del tentativo di lettura.
ARG/gas 64/09